Statuto A.I.I.S.G.
A.I.I.S.G.
Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi
TITOLO I
(denominazione-sede-scopo dell'associazione)
Art. 1 - Ai sensi delle normative vigenti è costituita la "Associazione Italiana Infermieri di Sala Gessi", di seguito denominata e con denominazione A.I.I.S.G.. L'A.I.I.S.G. è un'Associazione senza fini di lucro, caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze associative, nel rispetto di questo statuto.
Art. 2 - L'A.I.I.S.G. assume come logo dell'associazione la seguente immagine:
Art. 3 - La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato ed il suo scioglimento può avvenire per decisione di almeno 3/4 degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 4 - La sede legale si trova in via Bruno Buozzi n°68/C 56011 Calci (Pisa).
Art. 5 - L'Associazione non ha scopo di lucro è apartitica, apolitica e si propone di:
1. promuovere la qualificazione dei soci, il loro aggiornamento, la ricerca e altre iniziative culturali e scientifiche indirizzate allo sviluppo professionale, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale;
2. coinvolgere e rappresentare gli infermieri delle Sala Gessi nelle questioni che riguardano la crescita culturale e professionale, l'organizzazione dei lavoro, i rapporti tra operatori, cittadini, enti pubblici, ordini e collegi professionali, per tutte le problematiche concernenti la professione infermieristica, escluse quelle di competenza sindacale;
3. ricercare il riconoscimento della specificità del settore infermieristico di chi fornisce la prestazione professionale di infermiere all'interno di una sala gessi.
4. riunire in associazione libera coloro che operano nel settore infermieristico delle sala gessi;
5. costruire e mantenere una rete di comunicazione fra gli infermieri impegnati;
6. attivare collegamenti con altre organizzazioni che potrebbero influire sullo sviluppo;
7. mantenere rapporti finalizzati allo scambio d'esperienze con Istituzioni ed Associazioni, interessate, al livello nazionale ed internazionale;
8. promuovere seminari, convegni, manifestazioni e tutto quanto verrà ritenuto idoneo per elevare le conoscenze professionali, ottenendo anche una maggiore visibilità, utile alla propria immagine;
9. codificare il numero e la tipologia delle prestazioni tecniche, con strumenti moderni, razionali ed elementi statistici, utili per formalizzare quantità e qualità delle attività assistenziali, tese ad elaborare progetti utili per la valorizzazione della professione;
10. elaborazione di trial di studio, linee guida, procedure e protocolli, anche in collaborazione con altre Associazioni Scientifiche.
TITOLO II
(Soci)
Art. 6 - Possono aderire all'A.I.I.S.G. tutti gli infermieri che operano nelle sale gessi sul territorio nazionale,
inoltre può aderire chi opera nel settore sanitario ma che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'Associazione stessa e ne condividano le finalità.
I soci possono essere ordinari, fondatori, sostenitori, honoris causa ed onorario.
1. soci fondatori: coloro che hanno fondato l'associazione, rivestono la carica di consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo;
2. soci ordinari: sono coloro i quali, in possesso del requisito di cui al 1° comma Art. 6, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi hanno diritto di voto;
3. soci sostenitori: sono gli operatori sanitari i quali, in possesso del requisito di cui al 2° comma Art. 6, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi non possono ricoprire cariche associative;
4. soci honoris causa: sono nominati direttamente dal consiglio direttivo, tra coloro che hanno particolari meriti scientifici e sociali, il loro parere è sempre discusso ma non vincolante. Essi non possono ricoprire cariche associative;
5. soci onorari: nominati dal consiglio direttivo, il loro parere è sempre discusso ma non vincolante. Essi non possono ricoprire cariche associative.
Gli appartenenti alle categorie di soci ordinari e sostenitori sono tutti coloro che, successivamente alla costituzione, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta d'ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione del domicilio, dell'utenza fax e dell'indirizzo di posta elettronica ai quali devono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione alla qualifica di socio di norma è da considerarsi accettata, in conformità del presente statuto.
Spetta al segretario verificarne l'attendibilità.
Non è ammessa l'iscrizione temporanea all'Associazione.
Art. 7 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata d'anno in anno dal Consiglio direttivo.
Le quote annuali d'associazione devono essere versate entro il mese successivo alla scadenza del 31 Dicembre di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.
Art. 8 - Gli associati hanno diritto di voto, fatto salvo per gli associati al punto 3, 4 e 5 dell'Art. 6.
Tutti gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
Art. 9 - La qualità d'associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, questo ultimo da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese precedente la scadenza al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:
1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre un anno;
2. violazione delle norme etiche o statutarie;
3. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
4. condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
L'associato colpito da provvedimento d'esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
Art. 10 - Gli organi dei Soci sono:
1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti
6. Il Collegio dei Probiviri
TITOLO III
(L'Assemblea dei Soci)
Art. 11 - L'assemblea generale è formata dai soci fondatori, soci ordinari, sostenitori, soci "honoris causa", soci onorari.
L'assemblea è il massimo organo decisionale e di coordinamento di tutte le attività associative.
Per modificare lo statuto deve essere favorevole la maggioranza dei soci presenti, ad esclusione dell'art. 6 del presente statuto per cui necessita l'unanimità dei soci iscritti, in ogni caso in regola con i versamenti delle quote sociali, con almeno due anni di versamenti continui.
Art. 12 - Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Art. 13 - La convocazione dell'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 14 - L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta l'anno; essa:
1. delibera sulla relazione programmatica del presidente e sulla relazione dei revisori dei conti;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
3. elegge ogni quattro anni, a maggioranza tra gli aventi diritto, i consiglieri del consiglio direttivo ed i revisori dei conti;
4. approva il regolamento interno e le eventuali modifiche al regolamento stesso, su proposta del consiglio direttivo.
Art. 15 - L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal consiglio direttivo o qualora ne sia fatta specifica e motivata richiesta in forma scritta e firmata da almeno un terzo dei soci, in regola con almeno due anni di versamento delle quote annuali associative.
Essa è l'unico organo competente a modificare lo statuto, a trasformare lo stato giuridico o a deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 16 - L'assemblea è convocata mediante lettera semplice, fax o e-mail inviata a: tutti i soci, ai membri del consiglio direttivo, ai soci "honoris causa", ai soci onorari, ai revisori dei conti ed al Collegio dei Probiviri.
La convocazione va spedita almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 17 - Le assemblee in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 18 - Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto, qualora i soci ne facciano richiesta.
Per questioni riguardanti le persone, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto.
Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Ogni decisione dell'assemblea sarà ritenuta valida qualora votata dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.
Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito dal Segretario od in sua assenza nominato dall'Assemblea tra i presenti soci.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20 - L'assemblea Generale Straordinaria delibera sulle stesse materie di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria, ad eccezione dell'approvazione dei bilancio, demandato rigorosamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
TITOLO IV
(Il Consiglio Direttivo)
Art. 21 - Fanno parte permanente del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori.
I restanti componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque membri.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo. Al termine del primo mandato il numero dei membri componenti il Consiglio Direttivo viene fissato a non più di 15 (quindici) consiglieri e stabilito dall'assemblea generale, nel rispetto del presente statuto.
Il consiglio direttivo dura quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è investito d'ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti, ne stabilisce le modalità e le responsabilità d'esecuzione e controlla l'esecuzione stessa,
2. decide sugli investimenti patrimoniali;
3. stabilisce l'importo delle quote annue d'associazione;
4. delibere sull'ammissione dei soci;
5. decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con terzi;
6. approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
7. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme di modalità;
8. nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
9. conferisce e revoca procure.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente che dura in carica per la durata intera del consiglio, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
Esso si riunisce tutte le volte che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 24 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 25 - La firma e la rappresentazione legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
Art. 26 - Il Consiglio direttivo può nominare uno o più direttori culturali oltre ai segretari di redazione per le riviste e/o le pubblicazioni edite dall'Associazione, il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento la direzione delle attività editoriali e gestirle direttamente.
TITOLO V
(Presidente)
Art. 27 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una o più volte.
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.
In caso d'assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.
TITOLO VI
(Segretario)
Art. 28 - Il segretario compila e tiene aggiornato il libro soci; provvede alla corrispondenza; organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali; controfirma i verbali delle assemblee.
TITOLO VII
(Tesoriere)
Art. 29 - Il tesoriere si occupa dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare per la gestione dei fondi speciali, con facoltà di riscuotere somme o valori; di effettuare pagamenti autorizzati; di rilasciare quietanze; di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo. Sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'Associazione.
TITOLO VIII
(Revisori dei Conti)
Art. 30 - I revisori dei conti, in numero di tre, vengono eletti dall'assemblea tra i soci in regola con i versamenti delle quote sociali, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 31 - Ai Revisori dei Conti spetta il compito di:
1. controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa;
2. redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
3. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile anche più volte.
I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
TITOLO IX
(Collegio dei Probiviri)
Art. 32 - Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria.
I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di decadenza o dimissione di un membro effettivo, subentra il membro supplente anziano, che dura in carica, a sua volta, fino alla scadenza del mandato.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza totalitaria del collegio, e le delibere vengono prese a maggioranza.
Il collegio dei probiviri è presieduto dal membro anziano.
Il collegio si riunisce, ogni qualvolta vengono sottoposte questioni al suo esame, su convocazione del membro anziano, fatta, anche in modo informale e telefonico, purché almeno sette giorni prima della data fissata.
Ai membri del collegio dei probiviri non spetta alcun compenso né rimborso spese per l'esercizio delle loro funzioni.
Il membro anziano comunicherà per iscritto all'interessato o agli interessati le deliberazioni assunte, inviandone una copia per conoscenza al responsabile dell'associazione e mantenendo una copia agli atti dell'associazione stessa.
Art. 33 - Il collegio dei probiviri interpreta e risolve dubbi d'interpretazione dello statuto e dei regolamenti e risolve, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia, in tema di rapporti associativi, che può sorgere tra i soci fra loro, e tra questi e qualsiasi organo dell'associazione.
TITOLO X
(Patrimonio)
Art. 34 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1. Contributi versati dagli associati come quota d'iscrizione;
2. Contributi da privati;
3. Contributi delle pubbliche Istituzioni ed Enti;
4. Rimborsi derivanti da convenzioni;
5. Donazioni e lasciti testamentari;
6. Interessi sul patrimonio mobiliare ed immobiliare acquisito dall'Associazione;
7. Proventi di prestazioni e di servizi vari forniti a Soci oppure a terzi;
8. Quote annuali per abbonamenti a riviste o pubblicazioni edite dall'Associazione.
TITOLO XI
(Bilancio e Utili)
Art. 35 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma saranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Art. 36 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, d'utili o avanzi di gestione non che di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in quelle ad esse direttamente correlate.
TITOLO XII
(Scioglimento)
Art. 37 - In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso d'impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea la delibera di scioglimento sarà eseguita da Consiglio Direttivo.
Nella delibera di scioglimento s'indicheranno i soggetti pubblici e/o privati a cui devolvere il materiale d'archivio e documentazione raccolti, nonché il patrimonio eventualmente residuo al netto delle passività.
TITOLO XIII
(Disposizioni Varie e Transitorie)
Art. 38 - Nella stesura dell'atto costitutivo vengono nominati in qualità di revisori dei conti tre membri dei soci fondatori. I revisori dei conti così eletti avranno durata fino alla prima assemblea ordinaria.
Art. 39 - Il collegio dei Probiviri, per la prima volta, verrà eletto all'interno della prima assemblea ordinaria.
TITOLO XIV
(Disposizioni Generali)
Art. 40 - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Art. 41 - I compiti di tesoreria sono svolti dall'istituto cui l'Associazione ha aperto il proprio conto corrente o deposito.
Venerdì 14 settembre 2007
REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA INFERMIERI DI SALA GESSI
Prima revisione del 23 novembre 2007
Capo I - Motivazioni
Art. 1 - INTRODUZIONE
Il presente regolamento ha lo scopo di affiancare lo statuto associativo dell' AIISG definendo più specificatamente alcuni articoli e dando delle specifiche direttive inerenti allo svolgimento delle attività associative.
Capo II - Organi Statutari
Art. 2 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Funzioni:
Elegge il presidente del Consiglio Direttivo che sarà il Presidente dell'Associazione
In previsione della presentazione all'assemblea ordinaria, da convocarsi non oltre i 40 giorni antecedenti la data della stessa, condivide, modifica ed approva il programma annuale dell'Associazione presentato dal Presidente.
Approva il regolamento interno dell'Associazione da presentare all'assemblea; ne propone eventuali modifiche.
Delibera su qualsiasi questione che non sia dallo Statuto o dal presente regolamento espressamente demandata all'assemblea od agli altri organi.
Attribuzioni:
Stabilisce la quota annuale di iscrizione.
Autorizza le spese straordinarie che non hanno priorità temporale assoluta non contemplate nel bilancio preventivo, se ritenute indispensabili da parte del Presidente che riunirà il Consiglio Direttivo.
Art. 3 - IL PRESIDENTE
a) Rappresenta ufficialmente l'Associazione nei confronti delle Istituzioni nazionali, e nei confronti delle Associazioni ed Istituzioni Europee e Mondiali.
b) Adotta qualunque provvedimento con carattere d'urgenza, presentandoli per la ratifica alla seduta successiva del Consiglio Direttivo.
Art. 4 - IL TESORIERE
a) Mantiene aggiornata la situazione contabile in entrata ed in uscita espletando tutte le operazioni di cassa;
b) riceve le quote di iscrizione all'Associazione;
c) effettua il pagamento delle fatture relative alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo per la gestione economica dell'Associazione;
d) tiene aggiornata e visibile la documentazione contabile per i controlli;
e) predispone il conto consuntivo e bilancio preventivo da presentare al Consiglio Direttivo.
f) ogni attività amministrativa ed economica straordinaria deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Capo III - Organi Esecutivi
Art. 5 - ORGANI ESECUTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
Per rendere operativo il fine istituzionale dell'associazione si rende necessaria la costituzione degli Organi Esecutivi. Tali Organi avranno autonomia gestionale sulle materie di propria competenza, sempre che nel rispetto delle linee generali programmatiche dell'associazione, definite nei successivi paragrafi. I componenti verranno assegnati per nomina dal Consiglio Direttivo con la seguente metodica; nomina del responsabile/coordinatore e successivamente nomina, sentito il responsabile, i collaboratori. Sarà, comunque, compito del responsabile individuare i collaboratori sulla base di specifiche dettate nelle successive indicazioni.
Art. 6 - COMITATO SCIENTIFICO/FORMATIVO
Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile/Coordinatore del Comitato Scientifico che a sua volta propone al Consiglio Direttivo i restanti facenti parte in misura variabile:
- rappresentanti del Consiglio;
- esperti e collaboratori.
Il Comitato Scientifico come organo di consulenza del Consiglio Direttivo:
- provvede alla ricerca, raccolta, valutazione e stesura dei contenuti scientifici delle attività associative in armonia con i fini statutari, riferendone sistematicamente al Consiglio.
Il Comitato Scientifico come organo autonomo:
- Si occupa degli studi progettuali rivolti alla formazione.
- Si occupa degli studi scientifici.
- Si occupa della organizzazione scientifica di ogni evento
Il Comitato Scientifico decade al decadere del Consiglio Direttivo o per revoca del mandato.
Art. 7 - SEGRETERIA SCIENTIFICA
Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile/Coordinatore della Segreteria Scientifica che a sua volta propone al Consiglio Direttivo i restanti facente parte in misura variabile:
- rappresentanti del Consiglio;
- esperti e collaboratori.
La Segreteria Scientifica come organo di consulenza del Consiglio Direttivo:
- cura i rapporti con gli sponsor, con le società organizzatrici degli eventi, con gli alberghi, etc.
- provvede alla organizzazione di eventi organizzati dall'associazione in armonia con i fini statutari, riferendone sistematicamente al Consiglio.
La Segreteria Scientifica decade al decadere del Consiglio Direttivo o per revoca del mandato.
Art. 8 - UFFICIO STAMPA
Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile/Coordinatore dell' Ufficio Stampa che a sua volta propone al Consiglio Direttivo i restanti facenti parte in misura variabile:
- rappresentanti del Consiglio;
- esperti e collaboratori.
L'Ufficio Stampa come organo di consulenza del Consiglio Direttivo:
provvede alla gestione dei rapporti con i media/associazioni/enti/altro, organizza le informazioni da e per i media.
Il responsabile dell'Ufficio stampa deve essere in grado di selezionare, filtrare e sintonizzare il flusso d'informazioni provenienti dall'associazione in funzione delle esigenze dei media.
L'Ufficio Stampa decade al decadere del Consiglio Direttivo o per revoca del mandato.
Art. 9 - SITO WEB
Il Responsabile è nominato dal consiglio direttivo.
Studiare ed attuare forme che stimolino e sviluppino la partecipazione dei singoli soci nell'area a ciò dedicata del sito, così da favorire un vero dibattito a distanza sulle questioni di più rilevante interesse.
Art. 10 - I responsabili dei comitati dovranno necessariamente collaborare tra di loro, al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati dall'associazione in armonia con i fini statutari.